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Cosa è possibile segnalare

Non esiste una lista tassativa di illeciti o irregolarità che possono costituire l'oggetto di una Segnalazione. Vengono considerate rilevanti le Segnalazioni aventi ad oggetto una qualsiasi notizia circostanziata, riferita o riferibile ad un Potenziale Illecito Rilevante (presunti comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di una o più delle Società del Gruppo) e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

In ragione delle attività svolte e delle dimensioni (numero dei dipendenti), le società del Gruppo sono state distinte in due categorie: le cd “Società 1” (Ascopiave e le Società di Distribuzione del Gruppo) e le cd “Società 2” (tutte le altre Società del Gruppo).

Ciascuna categoria ha un proprio perimetro di (possibile) segnalazione.

 

Per le Società 1 gli atti e/o le omissioni costituenti Potenziale Illecito Rilevante sono molto ampi, potendo consistere in una o più delle seguenti fattispecie:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, non rientranti nei successivi nn. 3), 4) e 5);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello 231 della singola Società del Gruppo e/o del Codice Etico del Gruppo, non rientranti nei successivi nn. 3), 4) e 5);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'Allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva, seppur non indicati nell'Allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5).

 

Per le Società 2, invece, i Potenziali Illeciti Rilevanti sono esclusivamente quelli di cui al precedente n. 2, cioè le violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, quindi del Modello 231 della singola Società del Gruppo e/o del Codice Etico del Gruppo (o delle procedure attuative di questi).

 

In ogni caso, sono inammissibili le Segnalazioni relative a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad una vicenda e/o ad un interesse di carattere personale del Segnalante.

 

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il Segnalante sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza, anche casualmente, in ragione del rapporto di lavoro, o negoziale e/o del ruolo rivestito, nei riguardi della/e società del Gruppo coinvolta/e.

 

Il requisito della veridicità dei fatti segnalati è essenziale ed inderogabile.

La trasmissione di Segnalazioni in mala fede, cioè effettuate con la consapevolezza della falsità di quanto denunciato, costituisce, di per sé stessa, grave violazione del Codice Etico, fonte di sanzioni per il Segnalante. Analogamente, le Segnalazioni fondate esclusivamente sul sospetto o sul pettegolezzo non possono considerarsi meritevoli di tutela.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la “Procedura di gestione delle Segnalazioni “whistleblowing” del Gruppo Ascopiave” (di seguito, anche la “Procedura”) rinvenibile a questa pagina.